Il diritto camerale

Diritto camerale: il tributo delle imprese

Oggi vi parleremo del diritto camerale. Che cos’è, chi deve pagarlo e chi invece ne è esonerato.

Il diritto camerale è un tributo che tutte le imprese iscritte nel registro imprese devono pagare e deve essere in favore della camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede al 1° gennaio.

Qualora l’attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime.

Poiché il presupposto del diritto è l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A., sono soggetti al versamento del diritto annuale anche:

  • le società in liquidazione;
  • le imprese e i soggetti che, pur avendo cessato l’attività, non hanno richiesto la cancellazione dal Registro o dal R.E.A.;
  • le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria.

Il diritto camerale non è frazionabile, deve essere pagato in un’unica soluzione ed è dovuto interamente anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell’anno.

La misura del diritto annuale è stabilita, ogni anno, dal Ministero dello Sviluppo Economico con un apposito decreto.

E’ utile sapere che per ottenere il rilascio del certificato camerale verrà effettuato il controllo del pagamento relativo ai 10 anni precedenti la richiesta.

Con il D.M. 1 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 4 marzo 2008, è terminato il periodo transitorio previsto dalle precedenti disposizioni ed entra a regime la determinazione del diritto correlato al fatturato.

Tutte le imprese iscritte e/o annotate nella sezione SPECIALE del Registro delle Imprese saranno tenute a versare un importo in misura fissa; mentre tutte le imprese iscritte nella sezione ORDINARIA del Registro delle imprese pagheranno un importo commisurato al fatturato ai fini IRAP realizzato nell’anno precedente.

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell’art.4 del D.M. n. 359/2001:

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ad esclusione dei casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio d’impresa, viceversa le imprese soggette alle altre procedure concorsuali sono escluse dall’esonero; cosi come le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento;
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre e che abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
  • le società cooperative per le quali sia stato disposto dall’autorità governativa lo scioglimento d’ufficio, ai sensi dell’art. 2545 c.c., entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25 comma 8 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, per un massimo di 5 anni. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge (vedi art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012).

 

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