Il BedBreakfast e l'iva

IL B&B NON OCCASIONALE VERSA L’IVA

L’attività di bed and breakfast, organizzata con carattere di sistematicità e svolta in modo non occasionale, configura l’esercizio di attività di impresa ai fini delle imposte sui redditi e non può “beneficiare dell’esclusione dell’iva”.

Aderendo alle conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, fondata sugli esiti dell’attività istruttoria della Guardia di finanza, la CTR Sicilia (sent. 3080/4/2017) ribalta la decisione di primo grado e, in mancanza di argomenti difensivi idonei a contrastare gli elementi di fatto accertati dall’organo di controllo., conferma la legittimità delle sanzioni irrogate per omessa tenuta delle scritture contabili.
Violazione che, verosimilmente, rappresenta solo una delle contestazioni di cui all’avviso di accertamento menzionato nella sentenza.
Al centro della vicenda si pone la questione della rilevanza agli effetti impositivi (IVA e Imposte dirette) dell’attività di locazione turistica, nella forma della fornitura di alloggio e prima colazione, con utilizzo di parti della stessa unità immobiliare. Dal punto di vista Iva, in particolare, la problematica verte sulla verifica dell’esistenza di un’attività esercitata in forma di impresa, cioè con un’organizzazione di risorse materiali ed umane, rivolta all’esecuzione in modo non occasionale delle prestazioni.
Tale occasionalità, come sottolineato dall’amm.ne finanziaria (risoluz. 155/E/2000), potrebbe desumersi dalla residenza dei proprietari (o possessori) nell’immobile adibito all’attività di B&B che è prevista come obbligatoria dalla disciplina amm.va in materia, rappresentata nella fattispecie, dalla Legge regionale siciliana 32/2000. La conseguente “necessaria compresenza con gli ospiti”, in effetti, lascia intuire che l’immobile non sia utilizzato per fini commerciali. Ciò, però, non avviene nel caso della sentenza, in cui tutte le camere sono destinate ad alloggio della clientela. Questa circostanza, unitamente al carattere stagionale dell’attività, che risulta “organizzata in modo sistematico”, è parsa decisiva ed ha portato i giudici a considerare di non essere in presenza di una “conduzione prettamente familiare della stessa”, ma, piuttosto, di un’attività che si qualifica come abituale e, quindi, professionale, (in tall senso anche la risoluz. Minist. 180/1998).
Per quanto non sia detto espressamente, il rilievo attribuito all’abitualità deve essere alla base anche della decisione di considerare l’attività esaminata come produttiva di un reddito di impresa, ai sensi dell’art. 55 TUIR, anziché di un reddito diverso ex art. 67 (come potrebbe essere stata qualificata dal contribuente).
Nulla, infine, è precisato in ordine all’inquadramento iva delle prestazioni. Ciò nonostante, si ritiene che esse siano soggette alla disciplina prevista per le prestazioni di alloggio di tipo turistico/alberghiero e pertanto, che si tratti di operazioni imponibili con applicazione dell’aliquota del 10% in base al numero 120 della tabella allegata dal DPR 633/72.
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