Reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza non è uno strumento di mero assistenzialismo dal momento che l’intenzione non è quella di dare soldi alle persone per “stare sul divano”.
Chi aderisce a questo programma, infatti, riceverà sì un assegno mensile (per un importo che dovrebbe essere di circa 780€), ma allo stesso tempo questo dovrà impegnarsi a formarsi e ad accettare almeno una delle prime tre proposte di lavoro che gli verranno presentate dal centro per l’impiego.

Come beneficiare del reddito di cittadinanza
Per beneficiare del reddito di cittadinanza bisogna partecipare ad un piano di reinserimento nel mondo del lavoro. Si prevede che i beneficiari si iscrivano ai centri per l’impiego; questi poi dovranno dimostrare che passano almeno due ore al giorno per la ricerca di un lavoro. Per aumentare le possibilità di trovare un impiego stabile ci saranno dei corsi di qualifica professionale da frequentare. Allo stesso tempo bisognerà offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività, per un totale di 8 ore a settimana.
I dubbi riguardano i calcoli e la reale capacità di trovare le giuste coperture per sostenere un progetto simile. Altro appunto critico sollevato dai detrattori della proposta di legge riguarda il disincentivo al lavoro che il reddito di cittadinanza potrebbe favorire.

Quando si perde il diritto all’erogazione

Nel progetto del reddito di cittadinanza si stabilisce che il beneficiario perde il diritto all’erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11 della presente legge (“fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l’impiego”);
  • sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata e dichiarata dal responsabile del centro per l’impiego;
  • rifiuta nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l’impiego o le strutture preposte di cui agli articoli 5 e 10
  • qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell’anno solare.
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