cinque per mille

Il cinque per mille: cos’è

Ogni contribuente puo’ scegliere di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall’articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all’art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/121997, n.460;

finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

finanziamento della ricerca sanitaria;

finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);

sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;

sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009).

Le novità

Novità di questo anno è che sarà possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette. La scelta va espressa sul “Modello 730-1” apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell’Irpef.

Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef. Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Soggetti del volontariato fino al momento dell’attuazione della riforma del Terzo Settore, possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell’Irpef i seguenti soggetti:

ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383);

associazioni e fondazioni che operano senza finalità di lucro nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460.

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