L’imu: cos’è, chi deve pagare, quando pagare
Come ogni anno alcuni possessori di immobili e terreni situati in Italia saranno tenuti a pagare una tassa patrimoniale particolare: l’IMU
Il presupposto oggettivo di tale imposta e’ il possesso di un immobile situato nel territorio italiano a titolo di proprietà o altro diritto reale (uso, abitazione, usufrutto…)
Sono tenuti al pagamento:
- Soggetti non residenti che possiedono un immobile in Italia
- Proprietari di immobili concessi in locazione a terzi nonché in comodato
Sono esclusi dal pagamento:
- Soggetti residenti in Italia che possiedono che possiedono esclusivamente uno o più immobili all’estero
- Proprietari dell’immobile oggetto di un contratto di leasing. Questi immobili sono infatti soggetti all’Imu, ma il versamento fiscale grava sul locatario
La legge prevede alcune specifiche esenzioni IMU. Fra le più note rientra quella sicuramente l’esenzione IMU a favore dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Viene considerata “abitazione principale” ai sensi della normativa IMU, l’immobile in cui risultano sia la residenza anagrafica che la dimora abituale del possessore e dei suoi familiari .
L’esenzione suddetta opera esclusivamente se l’abitazione e’ classificato come NON DI LUSSO ossia non rientrante nelle categorie nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9.
Relativamente alle pertinenze delle abitazioni principali non di lusso il contribuente potrà beneficiare della esenzione esclusivamente per una sola unità per categoria catastale a sua scelta.
Le abitazioni principali di lusso, invece, potranno godere di una detrazione di 200€oltre all’applicazione di una aliquota agevolata al 4 per mille (anziché il 7,6).
Altro casi di esenzione Imu riguarda i terreni agricoli. Sono esentati dal pagamento dell’ Imu quei terreni situati in aree montane e di collina, posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP ubicati nelle isole minori o i terreni a immutabile destinazione agro- silvo -pastorale.
La base imponibile dell’Imu varia a seconda dell’immobile o terreno oggetto del calcolo fiscale: alla base imponibile per poter calcolare l’imposta dovuta, dovrà essere applicata una aliquota base ordinaria pari al 7.6 per mille. Tale aliquota potrà essere variata da ciascun Comune
L’ importo deve essere versato in due scadenze annuali: non rateizzabili, ovvero il 16/06 (a titolo di acconto per l’anno in corso) ed il 16/12 (a titolo di saldo)
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